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Authorities, Dalle Istituzioni, Energia Elettrica, Governo, In Primo Piano, Parlamento, Produzione di Energia, Unione Europea

Vendita di energia. Pronta l’uscita dal Mercato della Tutela, ma come?

Posted: 21 Giugno 2016 alle 12:18   /   by   /   comments (0)

Il Disegno di Legge per il Mercato e la Concorrenza 2015, attualmente in discussione alla 10° Commissione Industria del Senato, prevede il superamento della “Maggior tutela” e la piena liberalizzazione dei prezzi retail dell’energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2018. La scelta del Governo di superare il cosiddetto regime di “maggior tutela” non risponde solo alle raccomandazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM 2014), né è una semplice dichiarazione di compliance alle previsioni del pacchetto Energy Union promosso dalla Commissione europea (EC 2015a, 2015b). Piuttosto si tratta di un tassello conclusivo nel processo di apertura del mercato elettrico alla concorrenza, al fine di promuovere la pluralità delle offerte e la libertà del consumatore.

Questo Disegno di Legge, infatti, è l’ultimo di un susseguirsi di diverse proposte di legge aventi ad oggetto l’eliminazione delle tariffe regolate, al fine di diminuire il prezzo dell’energia, migliorare il servizio offerto ai clienti finali, e semplificare la regolazione. Il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia nel segmento retail, iniziato nel 2003 per il gas e nel 2007 per l’energia elettrica, è caratterizzata da una fase transitoria dove accanto al Mercato Libero è presente anche il Servizio di Maggior Tutela, per il quale l’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas definisce i prezzi delle tariffe trimestralmente.

Nelle ultime sedute della 10° Commissione Industria del Senato sono state passate al vaglio alcune delle proposte che riguardano proprio la liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio e le condizioni necessarie per il suo raggiungimento.

COSA PREVEDE L’EMENDAMENTO

L’emendamento è stato presentato dai relatori stessi del DDL (i senatori Salvatore Tomaselli del PD e Luigi Marino di Alleanza Popolare) e prevede la sostituzione dell’intero articolo 30 – l’articolo clou della riforma – nella sua versione originaria, accogliendo quindi alcune delle modifiche proposte da esponenti parlamentari. Il nuovo articolo riguardante la “Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio” prevede un sistema di verifica e controllo preventivo alla piena uscita dal Mercato della Tutela: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, infatti, l’Autorità per l’energia trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas. Nello specifico, il rapporto deve confermare il verificarsi dei seguenti requisiti:

  • Piena operatività del portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione;
  • Efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di switching (passaggio da un operatore di vendita di energia elettrica ad un altro), di fatturazione e di conguaglio;
  • Operatività del Sistema informatico integrato;
  • Completamento del quadro normativo in materia di implementazione del brand unbundling;
  • Tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, accrescimento del sistema di vigilanza e informazione a tutela dei consumatori.

Sulla base dei dati contenuti nel rapporto e sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per l’energia, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi.  Qualora il rapporto non soddisfi tutte le condizioni indicate, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per l’energia, entro tre mesi, emanano, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in “maggior tutela” devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo secondo le modalità indicate con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.