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Testo Unico Rinnovabili: l’intesa sancita in Conferenza Unificata

Posted: 21 Novembre 2024 alle 10:21   /   by   /   comments (0)

di Caterina Castellani

Nella seduta straordinaria del 14 novembre, è stata raggiunta in Conferenza Unificata l’intesa sullo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal CdM il 7 agosto, che individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da FER e dei sistemi di accumulo.

Il provvedimento risponde agli obiettivi di semplificazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo di raccogliere, unificare e consolidare le norme che disciplinano la realizzazione degli impianti FER (Fonti energetiche rinnovabili).

L’atteso via libera delle Regioni porta con se specifiche modifiche agli articoli. L’intesa sancita in Conferenza Unificata è condiziona infatti all’accoglimento di 22 nuove proposte emendative. A cui se ne aggiungono altre 36 discusse nell’istruttoria tecnica e già dichiarate accolte o accoglibili.

Sono tre i “binari” individuati dallo schema, a seconda della tipologia, della dimensione e della localizzazione degli impianti: l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata o l’Autorizzazione unica.

In merito agli interventi di Attività Libera gli emendamenti delle Regioni allungano la lista di normative da rispettare affinché gli impianti rinnovabili ricadano in questa categoria, includendo:

  • le disposizioni di settore che regolano le costruzioni e le opere edilizie indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle infrastrutture e opere connesse;
  • le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
  • le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Inoltre dovranno essere compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti. Esclusi invece da questa lista gli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio (oltre alla seconda, già citata nella versione approvata dal CdM).

Viene chiesto inoltre che le Regioni e le Province Autonome possano disciplinare “l’effetto cumulo” (più impianti della stessa categoria e nello stesso contesto territoriale) applicando, nel qual caso, la procedura abilitativa semplificata al posto del regime di attività libera. La stessa procedura diventerebbe necessaria anche qualora gli interventi provochino “interferenze con opere pubbliche e di interesse pubblico”.

Modifiche anche nell’allegato A, sezione I, articolo 1, contenente la lista di Interventi in attività libera di nuova realizzazione. Le Regioni chiedono di abbassare la potenza massima degli impianti solari fotovoltaici installati a terra e ubicati nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, in discariche o in cave a 5 MW anziché 10 MW. Stesso discorso per quella degli impianti agrivoltaici, abbassata a 5 MW massimi.

In tema di PAS gli emendamenti ritornano sulla questione “effetto cumulo”, chiedendo in questo caso l’Autorizzazione Unica. Ma nel rispetto degli obiettivi del PNIEC. Si chiede l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto rinnovabile, unitamente al piano di ripristino. E che prima dell’inizio dei lavori il proponente presenti una polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti.

Infine, passando al Regime di Autorizzazione Unica, le proposte emendative a cui è condizionata l’intesa modificano il testo in più punti. Ad esempio:

“Nel caso di interventi di cui all’Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di Regioni e Province autonome, si applica l ‘articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse Regioni e Province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento […] non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità a VIA, ove prevista”.

Inoltre l’obbligo di allegare all’istanza la documentazione sulla disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto si applicherebbe solo all’eolico. Le regioni salvano, infatti, gli impianti alimentati a biomassa, di produzione di biometano di nuova costruzione, e gli impianti fotovoltaici e solari termodinamici.

Il provvedimento va ora all’esame delle competenti commissioni della Camera dei deputati, successivamente passerà in Consiglio dei Ministri. Entro il 27 novembre 2024 è previsto il via libera finale. Non resta che attendere l’esito dell’esame