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Teleriscaldamento: come cambiano i requisiti di efficienza

pacchetto estivo energia UE
Posted: 23 Luglio 2024 alle 11:28   /   by   /   comments (0)

di Redazione 

Tra le diverse novità introdotte dalla nuova Direttiva europea sull’efficienza energetica (Direttiva UE 2023/1791), entrata in vigore ad ottobre 2023 e da recepire entro l’11 ottobre 2025, ci sono nuovi criteri per l’efficienza dei sistemi di teleriscaldamento (e teleraffreddamento). 

Ad oggi, un sistema di teleriscaldamento è definito efficiente quando utilizza, in alternativa, 50% di energia rinnovabile, 50% di calore di scarto, 75% di calore cogenerato o il 50% di una combinazione delle soluzioni precedenti. Questa definizione è data all’articolo 2, lettera tt) del decreto legislativo 102/2014 che, a sua volta, recepisce la Direttiva UE sull’efficienza energetica del 2012 (Direttiva 2012/27/UE). 

La novità introdotta dalla nuova Energy Efficiency Directive riguarda principalmente due punti

Anzitutto, i criteri di efficienza vengono modificati e differenziati su base temporale, con nuovi requisiti dal 1° gennaio 2028, 2035, 2040, 2045 e 2050.

I requisiti si fanno sempre più ambiziosi, richiedendo che l’energia rinnovabile, il calore di scarto o il calore da cogenerazione ad alto rendimento ricoprano una quota sempre maggiore dell’energia utilizzata. Al 1° gennaio 2050 – anno in cui dovremmo aver raggiunto la neutralità climatica – un sistema di teleriscaldamento sarà definito efficiente solo se utilizza esclusivamente energia rinnovabile, esclusivamente calore di scarto o esclusivamente una combinazione di energia rinnovabile e calore di scarto.

L’altra novità è data dall’introduzione della possibilità, per gli Stati Membri, di utilizzare criteri di sostenibilità dei sistemi di teleriscaldamento diversi da quelli appena citati. Ovvero, anziché sulla quota di energia rinnovabile e calore di scarto o cogenerato utilizzata, l’attenzione sarà posta sulla quantità di emissioni di gas a effetto serra prodotte per unità di calore (o di freddo, nel caso di sistemi di teleraffreddamento) fornita ai clienti. 

La quantità di emissioni ammessa da un sistema efficiente è pari a 200 grammi/kWh fino al 31 dicembre 2025, per scendere poi a 150 grammi/kWh dal 1° gennaio 2026, 100 grammi/kWh dal 1° gennaio 2035, 50 grammi/kWh dal 1° gennaio 2045 e arrivare infine a 0 grammi/kWh dal 1° gennaio 2050. Nel caso in cui uno Stato Membro decida di utilizzare questi altri criteri, la Direttiva ricorda comunque che esistono – e devono dunque essere rispettati – obblighi di aumento della quota di energia da fonte rinnovabile o da calore di scarto nei sistemi di teleriscaldamento, introdotti dall’articolo 24, comma 4 della Direttiva UE sulle energie rinnovabili 2018/2001.