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Ripristino della natura, ok dal Parlamento europeo alle nuove regole da attuare entro il 2030
di Isabella Alfano
Mercoledì 12 luglio il Parlamento europeo ha approvato la posizione negoziale sul regolamento inerente il ripristino della natura. Anche il Consiglio europeo a fine giugno si è espresso in proposito, approvando un orientamento generale secondo cui gli Stati membri devono mettere in atto misure di ripristino volte a riportare in buono stato, entro il 2030, almeno il 20% degli habitat negli ecosistemi terrestri, costieri, di acqua dolce e marini.
Il documento è stato approvato dall’Europarlamento con 336 voti favorevoli, 300 contrari e 13 astensioni spaccando di fatto la cosiddetta maggioranza “Ursula” formata da socialisti e popolari. Proprio questi ultimi hanno tentato di respingere la proposta in Aula, risultando tuttavia in minoranza.
Entro un anno dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione europea dovrà valutare l’eventuale sperequazione tra i finanziamenti europei disponibili e le effettive esigenze finanziarie per il ripristino di ciascuno Stato membro e di conseguenza, cercare di colmare il gap prevedendo strumenti UE appropriati.
In base alle nuove norme, quindi, gli Stati membri dovrebbero presentare periodicamente alla Commissione UE i piani nazionali di ripristino recanti le modalità con cui si intende conseguire gli obiettivi e provvedere al monitoraggio e alla comunicazione in merito ai progressi compiuti.
In tal senso, il Consiglio ha optato per un approccio graduale: gli Stati membri presenteranno dapprima i piani nazionali di ripristino fino a giugno 2032; poi quelli fino al 2042 con una panoramica strategica fino al 2050. I piani nazionali di ripristino dovranno tener conto di circostanze nazionali specifiche in termini di requisiti sociali, economici e culturali, di caratteristiche regionali e locali. Altro elemento considerato sarà la densità di popolazione, compresa quella delle regioni ultraperiferiche.
Tuttavia, in sede di modifica, il Parlamento ha richiesto che la norma si applichi solo successivamente alla presentazione da parte della Commissione UE dei dati riguardanti le condizioni minime volte a garantire la sicurezza alimentare a lungo termine in ogni Stato membro, con la facoltà di poter posticipare il raggiungimento degli obiettivi in presenza di conseguenze socioeconomiche importanti. Nel testo (disponibile a questo LINK) il Consiglio ha infine deciso di aggiungere un nuovo articolo in base al quale la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete e gli impianti di stoccaggio vengano ritenuti di interesse pubblicoprevalente. In questo modo tali impianti beneficeranno di una deroga agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento, venendo inoltre esentati dall’obbligo di dimostrare, in sede di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la non disponibilità di soluzioni alternative “meno impattanti” (comunque mitigate dall’intervento di ripristino degli habitat di cui sopra). Per garantire l’allineamento con la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, attualmente in fase di revisione, gli Stati membri possono altresì limitare l’applicazione di tali esenzioni conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi Piani Nazionali Integrati per l’Energia e il Clima.