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Rinnovabili: “qualche risposta” su aree idonee e non idonee
di Carlo De Nicola
Circa un mese fa chiudevamo questo articolo con tre domande su possibili criticità del processo di individuazione delle aree idonee e non idonee previsto dallo Schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva RED II. A poche settimane dall’emanazione del decreto legislativo, proviamo a cercare una risposta nei lavori parlamentari che si sono svolti finora.
Terremo conto, in particolare, del parere delle Commissioni Industria e Ambiente del Senato, in quanto unico, al momento della scrittura del presente articolo, già ufficialmente approvata. In particolare, il 20 ottobre i relatori avevano presentato un primo schema di parere, in alcuni aspetti divergente da quello approvato dalle Commissioni riunite il 27: proveremo quindi, valutando le osservazioni presenti (e stralciate) nel parere approvato a rispondere alle domande che avevamo posto.
La prima domanda era: non avendo illo tempore (ovvero ai sensi del DM 10 settembre 2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ndr) tutte le regioni individuato le aree non idonee, come escludere la possibilità che anche le aree idonee siano individuate in ritardo, o non siano punto individuate?
Un tentativo di risposta a questa possibile criticità si poteva individuare in alcune osservazioni all’articolo 20 leggibili sullo schema di parere del 20 ottobre, ma che purtroppo non compaiono più nel parere effettivamente approvato. In esse si chiedeva, in particolare, da una parte di accelerare la predisposizione dei decreti ministeriali contenenti i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee e dall’altra di dimezzare da 180 a 90 giorni i termini per l’individuazione delle stesse da parte di regioni e province autonome. L’unico strumento di garanzia proposto nelle osservazioni del Senato è la possibilità di premiare le regioni che raggiungono e superano il proprio target di potenza installata attraverso il sistema dello scambio statistico oneroso tra regioni – il che implica, peraltro, la natura vincolante degli obiettivi di installazione di capacità FER da parte delle stesse.
La seconda domanda era: nel più cupo degli scenari, ovvero laddove nessuna regione o quasi individuasse le aree idonee, la capacità installabile nelle aree provvisoriamente qualificate come tali sarebbe sufficiente al raggiungimento degli obiettivi del (nuovo) PNIEC?
La risposta è probabilmente no: per questo motivo, le osservazioni approvate dal Senato suggeriscono al Governo di estendere l’iter semplificato previsto per le aree idonee anche ai progetti di rifacimento o di realizzazione di un nuovo impianto FER in aree dove sono già installati impianti. Inoltre, a proposito di semplificazioni nell’iter autorizzativo, il Senato chiede al Governo anche di garintrodurre l’autorizzazione tramite PAS per gli impianti eolici e fotovoltaici di potenza fino a 10 MW siti in aree idonee. È stato invece stralciato l’invito, presente nello schema di parere del 20 ottobre, a eliminare l’acquisizione del direttore generale del MiC nell’ambito delle procedure autorizzative per progetti siti in aree idonee: una modifica che era stata chiesta a gran voce dagli operatori del settore, e che avrebbe potuto, se accolta, limitare di molto i possibili effetti negativi di un ritardo da parte delle istituzioni regionali nell’individuazione delle aree idonee. Infine, con specifico riferimento all’eolico, il Senato chiede al Governo di individuare semplificazioni ad hoc per evitare di
La terza domanda era: poiché la tipologia progettuale ha un ruolo centrale nel determinare l’effettiva compatibilità di un impianto con un’area, quali meccanismi saranno previsti per “tenere al passo” i criteri di idoneità con le tecnologie che via via si perfezioneranno?
Il parere del Senato risponde in parte a questa criticità quando chiede di individuare aree idonee per la massima estensione possibile senza però identificare “una densità massima specifica di potenza per unità di superficie, dato che i possibili sviluppi tecnologici dovrebbero portare a potenze unitarie sempre maggiori a parità di superficie occupata”. Se l’individuazione di aree idonee e non idonee, intesa come strumento di programmazione e di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, presenta intrinsecamente una certa “rigidità” per il suo riferirsi giocoforza alle tecnologie e alle configurazioni progettuali prevalenti nel momento in cui le aree sono individuate, si può prendere atto del fatto che, almeno in questo, la versione definitiva del decreto legislativo di recepimento della RED II terrà conto della rapida evoluzione tecnologica che caratterizza attualmente il settore dell’energia rinnovabile.