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Regolamento UE 2022/1854: le nuove disposizioni europee per affrontare l’emergenza energetica
di Sara Tasca
Il Regolamento UE 2022/1854 che dispone un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 ottobre ed è entrato in vigore il giorno successivo. La prima versione del Regolamento era stata presentata a metà settembre dalla Commissione europea e, dopo essere stato oggetto di alcune revisioni, il provvedimento è stato approvato dal Consiglio Energia nella riunione del 30 settembre e adottato formalmente dal Consiglio UE il 6 ottobre.
Come detto il Regolamento mette in campo una serie di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo, per fronteggiare l’aumento dei prezzi delle commodities e dei prodotti energetici. In primis vengono stabili precisi obiettivi di riduzione dei consumi elettrici. In particolare, è previsto un target non vincolante di generale riduzione dei consumi del 10% rispetto al periodo 1° novembre – 31 marzo degli ultimi cinque anni e un target vincolante di riduzione del 5% del consumo durante le ore di punta. Ciascuno Stato membro individua le ore di punta “corrispondenti in totale a un minimo del 10% di tutte le ore del periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023”. Viene infine specificato che gli Stati sono liberi di scegliere le misure più adatte per conseguire gli obiettivi di riduzione dei consumi, “anche ampliando misure nazionali già in essere”.
Il provvedimento introduce poi quello che viene definito tetto alle tecnologie inframarginali, ovvero un tetto sui ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il cui ricavato verrà utilizzato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali al fine di attenuare l’impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell’energia elettrica. Il tetto, in vigore dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, fissa un limite di ricavi pari a 180 €/MWh e si applica, oltre che ai produttori, anche agli “intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per conto dei produttori”.
Nel testo del Regolamento viene specificato che il tetto sui ricavi di non si applica “ai produttori i cui ricavi per MWh di energia elettrica prodotta sono soggetti a un tetto già esistente in virtù di disposizioni statali”. Allo stesso tempo gli Stati membri possono fissare un tetto più elevato, mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi dei produttori, differenziare il tetto in base alle tecnologie ed estenderlo anche agli operatori attivi nella compravendita di energia elettrica e ad altre fonti oltre a quelle indicate dal Regolamento.
Agli stati membri è lasciata, inoltre, la libertà di decidere di non applicare il tetto agli impianti con potenza inferiore a 1 MW, ai ricavi ottenuti dalle vendite di energia elettrica nel mercato dell’energia di bilanciamento e dalla compensazione per il ridispacciamento e gli scambi compensativi e di limitare l’applicazione del tetto solo al 90% dei profitti che eccedono i 180 €/MWh.
Al fine di contribuire all’accessibilità economica dell’energia per le famiglie e per le imprese, un’altra misura prevista dal Regolamento consiste nella possibilità per gli Stati membri di fissare prezzi di fornitura dell’energia elettrica alle PMI che, in via eccezionale e temporanea e purché siano soddisfatte determinate condizione, possono anche essere inferiori ai costi.
Infine, è previsto un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione pari al 33% degli utili conseguiti nell’esercizio fiscale con inizio nel 2022 e/o nel 2023 che eccedono del 20% la media degli utili conseguiti nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.