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Regolamentazione delle lobby. La Camera fa la prima mossa
Il tema delle lobby è cruciale per il buon funzionamento della democrazia. Bisogna innanzitutto fare attenzione a non confondere i termini di democrazia rappresentativa e democrazia deliberativa. Quest’ultima, come spiegato in un precedente articolo di Emilio Conti, rappresenta una sfera di discussione pubblica dove si creano e si strutturano spazi e luoghi di confronto che possono essere una leva importante per costruire politiche pubbliche. Nella democrazia rappresentativa invece i rappresentanti sono autorizzati attraverso le elezioni, a decidere, assumere impegni politici e trasformare la volontà del popolo in atti di governo.
In attesa di una legge organica che inserisca l’attività in un regime ufficiale, martedì 26 aprile, la Giunta per il Regolamento della Camera ha approvato la regolamentazione della “attività di rappresentanza di interessi”, svolta all’interno delle sedi della Camera.
Cosa prevede il Regolamento
Il testo disciplina l’attività di rappresentanza d’interessi intesa come una serie di attività svolte in maniera professionale nelle sedi della Camera e rivolte unicamente nei confronti dei deputati. Le azioni includono proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta e perseguono interessi leciti, propri o di terzi. Non si fa distinzione, quindi, tra interessi rappresentati (pubblici, privati, economici, sociali, ecc.) considerandoli tutti sullo stesso piano.
Viene istituito, presso l’Ufficio di presidenza della Camera, un Registro per tutti i soggetti che svolgono questa attività. Il Registro sarà pubblicato e costantemente aggiornato sul sito internet della Camera. Per ottenere l’iscrizione nel Registro, non si deve aver subito una condanna in via definitiva per una determinata tipologia di reati, tra i quali quelli contro la Pubblica Amministrazione, e non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi incarichi parlamentari o di governo.
È prevista, inoltre, una relazione periodica sull’attività di rappresentanza svolta durante l’anno, da presentare entro il 31 dicembre alla Camera la quale provvederà a pubblicarla sul suo sito. Nella relazione periodica dovranno essere esposti i contatti intercorsi con i deputati, gli obiettivi perseguiti, i soggetti nel cui interesse l’attività è stata svolta, i dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all’attività. Per di più, secondo quanto previsto dal regolamento, dovranno essere esplicitati i modi di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro, i locali appositi e le attrezzature disponibili. L’Ufficio di presidenza della Camera può disporre verifiche sulle relazioni presentate richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito.
Si tratta di un protocollo sperimentale, senza cioè modificare il Regolamento della Camera. Ciò implica che i provvedimenti potranno entrare in vigore sin da subito e che non vi sarà l’esame da parte dell’Aula della Camera. Qualora le disposizioni contenute nel testo vengano violate, sono previste sanzioni come la sospensione o cancellazione dal registro. La presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, commenta con soddisfazione il fatto “E’ un nuovo atto concreto di trasparenza dopo il codice di condotta per i deputati”.
Ulteriori misure relative all’iscrizione e alla tenuta del Registro verranno stabilite a breve da una riunione dell’Ufficio di presidenza della Camera.