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Presto operativa la Piattaforma digitale delle aree idonee
di Redazione
Il 15 ottobre 2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il decreto ministeriale volto a istituire la Piattaforma digitale delle aree idonee (PAI), entrato in vigore il giorno successivo 16 ottobre.
La finalità del decreto è quella di fornire alle Regioni e alle Province autonome informazioni e strumenti di supporto al processo di individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e alle attività di monitoraggio ad esso connesse.
In particolare, il decreto disciplina e regola le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per le aree idonee di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del vigore (16/10/2024), il GSE deve garantire l’avvio della Piattaforma aree idonee rendendo accessibili e costantemente aggiornati almeno i dati e le informazioni nella disponibilità propria e delle Società del Gruppo GSE, relativi alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle superfici e delle aree e, in particolare, i dati relativi ai consumi di energia presenti all’interno del Sistema Informativo Integrato, ivi incluse le informazioni tecniche e anagrafiche utili al monitoraggio dei clienti attivi, la qualificazione, la classificazione e la caratterizzazione geomorfologica e climatologica del territorio.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, invece, su proposta del GSE il MASE approva l’elenco dei dati e delle informazioni da rendere accessibili al pubblico in un’apposita sezione della Piattaforma.
Ai fini dell’ulteriore implementazione e del costante aggiornamento della Piattaforma aree idonee, il decreto individua diversi soggetti che sono chiamati a fornire al GSE almeno i dati e le informazioni georeferenziati di loro competenza. Rientrano tra questi soggetti:
- il Ministero della cultura, che deve fornirele informazioni relative ai siti e le aree sottoposte a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che deve rendere disponibili i dati relativi all’occupazione del suolo agricolo contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale, i dati utili alla classificazione dei terreni agricoli nella disponibilità del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
- TERNA, alla qualche è richiesto di fornire l’anagrafica e la localizzazione di tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili anche in fase di realizzazione, registrati sulla Piattaforma GAUDÌ, la loro produzione di energia elettrica immessa in rete, la localizzazione delle cabine primarie, la rete di trasmissione nazionale con i relativi limiti di capacità di trasporto e l’accesso ai dati disponibili sul portale T.E.R.R.A.
- i gestori di rete e gli operativi attivi nel trasporto del gas e nella gestione delle reti di teleriscaldamento
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Difesa, dell’Interno, della Giustizia, delle Imprese e del Made in Italy
- l’Agenzia del Demanio
- le Regioni e le Province Autonome, che devono fornire, tra l’altro, l’elenco delle autorizzazioni rilasciate
- l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che trasferisce i dati relativi alla localizzazione e allo stato delle bonifiche dei siti contaminati