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Parlamento europeo, via libera a regole più snelle per le autorizzazioni di impianti FER
Con la votazione in seduta plenaria di mercoledì 14 dicembre il Parlamento europeo ha ancora una volta dichiarato il proprio impegno ad accelerare il processo di transizione energetica del vecchio continente.
Con 407 voti favorevoli, 34 contrari e 181 astensioni gli eurodeputati hanno approvato una norma volta ad accelerare gli iter autorizzativi per l’installazione di impianti FER.
Il relatore tedesco Markus Pieper, membro del Gruppo del Partito Popolare europeo, durante il suo discorso ha sottolineato l’urgenza di avviare rapidamente una svolta energetica basata sulle energie rinnovabili. “Se le procedure amministrative sono troppo complicate, richiedono troppo tempo, le istanze di costruzione devono essere approvate automaticamente dopo un certo periodo di tempo” ha commentato l’eurodeputato.
Il testo, che rientra nel pacchetto REPowerUE e che apporterà delle modifiche alle Direttive sulle energie rinnovabili, sull’efficienza energetica e sul rendimento energetico nell’edilizia, prevede l’istituzione da parte degli Stati membri di “zone di accelerazione”, ossia di aree particolarmente adatte allo sviluppo di progetti FER ed in particolare di eolici e solari.
Per l’identificazione di tali zone gli Stati membri dovranno privilegiare superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate di edifici, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, i siti agricoli, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere e, se del caso, le superfici artificiali ed edificate, come i siti di trattamento delle acque reflue urbane, i laghi artificiali, i corpi idrici interni o i bacini artificiali, e i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.
Dovranno essere escluse dal novero di tali aree i siti di Rete 2000, i parchi e le riserve naturali, le rotte migratorie individuate degli uccelli e dei mammiferi marini e i corridoi ecologici.
I piani di designazione delle zone di accelerazione dovranno essere resi pubblici, aggiornati su base continuativa e riesaminati periodicamente.
Sul fronte permitting il testo prevede che “Al fine di accelerare il ritmo di realizzazione dei progetti di energia rinnovabile, è necessario adottare norme che semplifichino e abbrevino le procedure autorizzative, tenendo conto dell’accettazione sociale della diffusione delle energie rinnovabili… [•]. La diffusione accelerata dei progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere sostenuta da una pianificazione e una mappatura integrate e multilivello delle energie rinnovabili effettuate dagli Stati membri in coordinamento strutturato con le autorità locali e regionali.”
Prosegue la norma “In particolare, i progetti situati nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili dovrebbero beneficiare di procedure amministrative accelerate, compreso il tacito consenso in caso di mancata risposta dell’autorità competente a un adempimento amministrativo entro la data prestabilita, a meno che il progetto non debba essere sottoposto a valutazione d’impatto ambientale. Tali progetti dovrebbero inoltre beneficiare di scadenze chiaramente definite e della certezza del diritto per quanto riguarda l’esito previsto della procedura”.
L’articolo 16 (Organizzazione e principi di base della procedura autorizzativa) comma 2 prevede che “entro quattordici giorni lavorativi, per gli impianti ubicati nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, o un mese, per gli impianti ubicati fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, dal ricevimento della domanda, l’autorità competente la convalida o, se lo sviluppatore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini dell’esame della domanda, chiede allo sviluppatore del progetto di presentare una domanda completa entro quattordici giorni lavorativi dalla richiesta. Se lo sviluppatore del progetto non presenta una domanda completa entro tale termine, l’autorità competente può respingerla per iscritto. In caso di rigetto della domanda, l’autorità competente motiva la propria decisione. Lo sviluppatore del progetto può presentare una nuova domanda in qualsiasi momento dopo il rigetto. La data della conferma della validità della domanda da parte dell’autorità competente segna l’inizio della procedura autorizzativa.”
L’Articolo 16 bis (Procedura autorizzativa nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili) stabilisce che la procedura autorizzativa per la costruzione di impianti FER in zone di accelerazione non duri più di 9 mesi, compresi i relativi elementi della rete energetica e la connessione alla rete.
Sempre in relazione a progetti situati in zone di accelerazione, l’Articolo 16 bis prevede che l’iter autorizzativo non dovrà durare più di sei mesi, invece, in caso di revisione della potenza degli impianti, inclusi quelli che aumentano la potenza e richiedono ulteriori sviluppi della relativa rete energetica senza estendere l’area occupata, e per nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, per gli impianti di stoccaggio dell’energia, compresa quella elettrica e termica, e la loro connessione alla rete.
Per quanto riguarda, invece, i progetti FER fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, l’Articolo 16 ter (Procedura autorizzativa fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili) dispone tra l’altro che “Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa non duri più di 18 mesi. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di 18 mesi può essere prorogato di tre mesi al massimo. In tal caso, gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.”
Nelle prossime settimane prenderanno il via i negoziati con il Consiglio.