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Mozione di sfiducia individuale: nascita e genesi di un istituto peculiare

di Matteo Apicella
Nel mese di febbraio sono state discusse (e in un caso anche votata) le mozioni di sfiducia individuali contro i Ministri della Giustizia Nordio e del Turismo Santanchè.
Quello della mozione di sfiducia individuale contro il singolo Ministro è un istituto peculiare, non espressamente previsto in Costituzione e che deve la sua legittimità soprattutto alla prassi parlamentare. L’art. 94 della Carta Costituzionale prevede e disciplina, infatti, solamente la mozione di sfiducia nei confronti dell’intero Governo. Un momento chiave nella disciplina dell’istituto si ebbe nel 1984 quando sia alla Camera che al Senato vennero presentate delle mozioni per chiedere le dimissioni dell’allora Ministro degli Esteri Giulio Andreotti.
In entrambi i casi, in assenza di una disciplina esplicita, la questione venne deferita alla Giunta per il Regolamento, competente in caso di incertezza sull’applicazione delle norme regolamentari, con una differenza: alla Camera, vi erano molti precedenti di atti di indirizzo volte di fatto a chiedere le dimissioni di un Ministro o comunque a far valere nei suoi confronti la responsabilità politica di fronte al Parlamento, al Senato no. Data questa diversa situazione di partenza, la Giunta del Senato dichiarò ammissibile la mozione di sfiducia individuale, a condizione che dovesse essere sottoposta al voto dell’Assemblea e con l’applicazione dell’art. 94 Cost. e del suo articolo attuativo nel Regolamento Senato, il 161. Sinteticamente queste norme prevedono che tale mozione debba essere sottoscritta da almeno un decimo dei senatori, discussa non prima di tre giorni dalla sua presentazione, motivata e votata per appello nominale. Alla Camera, invece si optò per una previsione esplicita nel Regolamento, anche per dare una disciplina unitaria per futuri casi simili, e si aggiunsero due commi all’art. 115 (che norma la mozione di sfiducia “ordinaria”), prevedendone l’applicazione anche nei casi di mozione di sfiducia individuale, sostanzialmente con la stessa disciplina del Senato.
La legittimità dell’istituto e la sua non contraddittorietà con altri principi costituzionali venne poi confermata alcuni anni dopo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7/1996. Il ricorso venne in questo caso sollevato dall’allora Ministro della Giustizia Filippo Mancuso, costretto alle dimissioni proprio a seguito dell’approvazione contro di lui di una mozione di sfiducia individuale (unico caso finora). Il ricorrente lamentava proprio “l’inammissibilità di una personalizzazione dell’istituto della mozione parlamentare di sfiducia”, poiché in conflitto con l’art. 95 Cost. e con l’unità di indirizzo politico del Governo. La Corte però non accolse tale tesi, riconoscendo la legittimità dell’istituto nell’ordinamento costituzionale e sottolineando che “Il vizio di fondo che inficia il ragionamento del ricorrente sta (…) nella tesi che il principio della collegialità debba astringere tutti i componenti del Governo ad una comune sorte nella simultanea permanenza in carica ovvero nella cessazione dalla medesima, senza considerare che la collegialità stessa è metodo dell’azione dell’esecutivo che può essere infranto proprio dal comportamento dissonante del singolo, e che il recupero dell’unitarietà di indirizzo può essere favorito proprio dal ricorso, quando una delle Camere lo ritenga opportuno, all’istituto della sfiducia individuale”. È infatti opportuno dare conto del contesto del tutto peculiare in cui la mozione fu presentata: essa fu depositata dalla stessa maggioranza di Governo, a seguito del rifiuto di dimissioni del Ministro, nonostante l’insanabile contrasto con il Presidente del Consiglio. L’atto quindi, come sottolineato anche dal Ministro per le Riforme Istituzionali Giovanni Motzo in sede di discussione, servì proprio come extrema ratio per preservare l’unità di indirizzo politico del Governo, e per questo venne approvata, al contrario di tutte le altre mozioni di sfiducia presentate che, provenendo dall’opposizione e contestando l’operato politico di un singolo Ministro, trovano facilmente la maggioranza a fare quadrato.