Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Newsletter subscribe

Registrandoti accetti la nostra informativa sulla Privacy

Chi Siamo, In Primo Piano, Parlamento, Post in evidenza, Sostenibilità

Monopattini elettrici: cosa è cambiato dal 14 dicembre?

Posted: 5 Dicembre 2024 alle 10:00   /   by   /   comments (0)

di Giuditta Brambilla

Sabato 14 dicembre è entrata in vigore la Legge 25 novembre 2024 n. 177, ovvero il nuovo codice della strada.

Il disegno di legge era stato presentato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel settembre 2023, approvato dalla Camera a marzo 2024 e poi in via definitiva dal Senato il 20 novembre 2024.

Dei 36 articoli di cui si compone il provvedimento, il 14 è dedicato ai monopattini elettrici.

La disposizione prevede anzitutto che siano definite, tramite decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIMIT), le caratteristiche tecnico-costruttive distintive di questi “dispositivi di micromobilità”.

Per poter circolare, i monopattini elettrici devono obbligatoriamente essere dotati di contrassegno non rimovibile – ovvero di targa –e protezione assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Le modalità e i criteri per la stampa e la vendita delle targhe, nonché per la formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche saranno definiti dal MIMIT sentito il Ministero dell’interno, mentre il costo delle targhe sarà definito in accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze.

I monopattini elettrici possono circolare solo su strade urbane – dunque non più su piste ciclabili e in aree pedonali – a velocità non superiori a 50 km/h e resta fermo il divieto di circolazione contromano, esteso ora anche alle strade con doppio senso ciclabile.

La legge integra inoltre la disposizione che prevede che le Giunte comunali definiscano, tramite apposita delibera, le aree cittadine entro le quali è consentita la circolazione dei monopattini elettrici. La novità introdotta è che si richiedere ai gestori dei servizi di noleggio di provvedere all’installazione sugli stessi monopattini di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento quando si trovano al di fuori delle aree nelle quali è consentita la loro circolazione.

Sempre in termini di circolazione, l’obbligo di utilizzo del casco è esteso a tutti i conducenti e dunque non più limitato alle persone con età inferiore a 18 anni.

Infine, le modifiche introdotte riguardano anche le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole vigenti (nuove e vecchie).

Coloro che guidano monopattini elettrici che non rispettano i requisiti definiti nel codice della strada o che non sono dotati di indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote, così come coloro che circolano con un dispositivo di micromobilità diverso dal monopattino ed “avente caratteristiche   tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito  decreto  del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   ovvero   fuori dell’ambito territoriale della sperimentazione  di  cui  al  medesimo decreto” sono soggetti ad una sanzione che può variare da 200 a 800 euro, mentre è prevista una sanzione del valore tra 100 e 400 euro in caso di circolazione di un monopattino privo di targa e / o di copertura assicurativa.