In Primo Piano, Post in evidenza, Ritratti, Unione Europea
Mercato elettrico europeo: cosa prevede la nuova riforma?
di Martina Molino
Nel marzo 2023, la Commissione europea ha proposto una riforma della struttura del mercato dell’elettricità dell’UE. Tale intervento strutturale si è reso necessario a seguito della recente crisi energetica e la conseguente inflazione dei prezzi, che ha colpito l’Europa dopo la vicenda russo-ucraina. Questi fattori hanno evidenziato diverse carenze dell’assetto del mercato, in particolare il grado di esposizione dei consumatori e dell’industria alle impennate dei prezzi dell’energia.
La proposta della Commissione – che ha il duplice obiettivo di garantire la sovranità energetica europea e conseguire la neutralità climatica – fa parte del più ampio piano industriale del Green Deal volto a rafforzare la competitività dell’industria europea a zero emissioni nette e ad accelerare la transizione verso la neutralità climatica.
La riforma del mercato elettrico mira a risolvere le preoccupazioni legate alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili a breve termine, enfatizzando gli strumenti a più lungo termine come i contratti per differenza (CfD), i contratti a termine e i programmi di flessibilità, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra le dinamiche di mercato nel breve termine e la stabilità nel lungo periodo.
Il Parlamento europeo, lo scorso 11 aprile ha dato il via libera a larghissima maggioranza alle misure legislative, che si sostanziano in un Regolamento e una Direttiva, volte a modificare rispettivamente il Regolamento sull’energia elettrica e la Direttiva sull’energia elettrica già concordati in sede di Consiglio a dicembre 2023. Le nuove normative sono state adottate il 21 maggio 2024 e sono entrate in vigore il 16 luglio 2024.
L’elemento centrale della riforma del mercato elettrico è l’introduzione di strumenti di finanziamento per le energie rinnovabili e a zero emissioni di carbonio, compreso il nucleare, rendendo i prezzi dell’elettricità meno dipendenti dalla volatilità di quelli dei combustibili fossili.
Il sostegno pubblico diretto alla produzione di energia elettrica rinnovabile (eolica, solare, idroelettrica senza serbatorio, geotermica) e da nucleare avverrà attraverso il meccanismo del “contratto per differenza (CfD) a due vie”. La riforma prevede l’estensione del meccanismo del CfD a tutti gli investimenti nella nuova produzione di energia elettrica, sia da fonti rinnovabili che da energia nucleare.
Per quanto riguarda i contratti standardizzati su base volontaria, le istituzioni europee hanno concordato di mantenerne il carattere volontario per gli Stati membri.
Il Consiglio avrà il potere di dichiarare una crisi dei prezzi (su proposta della Commissione), in base al prezzo medio dell’elettricità all’ingrosso o a un forte aumento dei prezzi al dettaglio dell’elettricità: in caso di crisi i prezzi potranno essere fissati fino al 70% del consumo di elettricità per le PMI e fino all’80% per le famiglie.
Sui meccanismi di capacità (strumenti di incentivi alla generazione a disposizione degli Stati membri per contrastare potenziali carenze di elettricità) gli Stati membri possono sostenere finanziariamente le strutture per la fornitura di capacità, trasformandoli da una soluzione di emergenza a una componente strutturale dell’approvvigionamento energetico.
A seguito dei negoziati tra Consiglio e Parlamento, sarà prevista per i consumatori la libera scelta di stipulare contratti a prezzo fisso (con durata minima di un anno) o contratti a prezzo flessibile. I fornitori non potranno modificare unilateralmente i termini di un contratto. Inoltre, è stato introdotto il divieto di interruzione della corrente per le persone colpite dalla povertà energetica (c.d. vulnerabili).