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Imprese energivore: firmato il decreto dal Ministro Pichetto Fratin per le condizionalità green
di Francesca Pitrelli
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, Fratin l’11 luglio ha firmato il decreto che adotta le cd “condizionalità green” per le imprese energivore.
“Con il decreto – si legge nel sito istituzionale del MASE – si completa il quadro delle regole riguardanti la misura agevolativa per le imprese a forte consumo di energia elettrica, introdotta dal decreto 131 del 2023”.
L’articolo 3 (Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica”) del DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio) prevede difatti che dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
Hanno diritto di accedere alle agevolazioni anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima.
La norma prevede che le imprese soggette ai contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili siano:
a) (quelle che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione) nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;
b) (quelle che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione) nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del valore aggiunto lordo dell’impresa;
c) (quelle che pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017) nella misura del minor valore:
- per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.
In ciascun anno, i contributi non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
Il decreto prevede inoltre che le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute sia ad effettuare la diagnosi energetica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che ad adottare una serie di misure quali :
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
b) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021.
Il prossimo passo segnala il sito istituzionale del MASE sarà “l’apertura della sessione suppletiva, per l’anno 2024, del portale gestito da CSEA per l’iscrizione dell’Elenco delle imprese energivore”.
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