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Il procedimento parlamentare della legge di bilancio

Posted: 7 Novembre 2024 alle 10:45   /   by   /   comments (0)

di Matteo Apicella

Mercoledì 23 ottobre il Presidente della Repubblica Mattarella ha autorizzato la presentazione al Parlamento del disegno di legge di bilancio, già approvato dal Consiglio dei Ministri martedì 15 ottobre.

Come noto, la Legge di Bilancio (da presentare alle Camere entro il 20 ottobre) si compone di due parti: la prima contiene le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, analizzando annualmente il quadro finanziario di riferimento; la seconda include le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, evidenziando, per ciascun settore, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. Essa va approvata entro il 31 dicembre (pena l’entrata in esercizio provvisorio di bilancio), seguendo il procedimento in sede referente, che prevede l’esame prima in Commissione e poi in Aula. Quest’anno l’esame inizierà dalla Camera. Secondo quanto disposto dai regolamenti parlamentari, il procedimento di approvazione dovrebbe avere tempi precisi: 45 giorni dalla distribuzione dei testi del provvedimento, delle tabelle allegate agli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica per l’approvazione in prima lettura da parte della Camera, 40 giorni dall’assegnazione in Commissione nel caso del Senato.

Prima dell’assegnazione il Presidente della Camera può stralciare le disposizioni estranee all’oggetto della legge, sentito il parere della Commissione Bilancio. In particolare, il testo non può prevedere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

Il disegno di legge viene poi assegnato alla Commissione Bilancio con riguardo alla prima parte ed alle Commissioni competenti per materia per le parti di rispettiva competenza e quelle inerenti i singoli stati di previsione. Durante l’esame delle rispettive parti di competenza della Legge di Bilancio le Commissioni non possono svolgere nessun’altra attività legislativa. Possono però essere approvate deliberazione sulla conversione in legge dei provvedimenti c.d. collegati e sui ddl di recezione di atti europei, quando dalla loro trasposizione non tempestiva possa derivare responsabilità dello Stato.

Entro 15 giorni dall’assegnazione ciascuna Commissione esamina le parti di propria competenza ed approva una relazione, che sarà poi allegata alla relazione generale della Commissione Bilancio da approvare entro 14 giorni dalla scadenza del termine succitato. Per quanto riguarda inoltre gli emendamenti, quelli inerenti alle variazioni dei singoli stati di previsione vanno presentati alle Commissioni, mentre quelli inerenti alla prima parte della legge alla Commissione Bilancio che esaminerà anche quelli approvati da ciascuna Commissione. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni ne dà motivazione nella relazione generale.

Dopo la votazione degli emendamenti, il testo passa in Aula. A questo punto, per recepire le modificazioni apportare durante l’esame in Commissione, il Governo emette una nota di variazione, che deve essere dapprima esaminata in Commissione Bilancio, provocando quindi il rinvio del testo in questa sede. A seguito di questo riesame, la Commissione può approvare ulteriori emendamenti, che faranno parte del testo definitivamente licenziato per l’esame dell’Aula, che viene approvato da prassi con voto di fiducia, posta di solito su un maxiemendamento proposto dal Governo. Le modalità ed i termini di quest’atto parlamentare sono spesso controversi: emblematico il caso del 2018 quando, a seguito del rinvio del testo già approvato in prima lettura dalla Camera a quest’ultima, le modalità di presentazione del maxiemendamento da parte dell’’Esecutivo portò diversi parlamentari ad adire la Corte costituzionale. Il ddl viene quindi trasmesso all’altra Camera che approva, nella stragrande maggioranza dei casi (un’eccezione fu proprio il 2018), senza modificazioni, sempre attraverso il vaglio prima della Commissione e poi dell’Aula.