Dalle Istituzioni, Governo, Idrocarburi, Parlamento, Produzione di Energia, Unione Europea
Idrocarburi, come cambierà la sicurezza delle operazioni off-shore
Il Parlamento italiano è in queste settimane alle prese con il recepimento della Direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 in tema di sicurezza delle operazioni in mare nel settore della ricerca e della produzione di idrocarburi. Un tema molto dibattuto sia a livello europeo che nazionale, e spesso nel mirino di ambientalisti e territori interessati dalle attività di Exploration and Production.
DISEGNO E RELATORE
Il recepimento avviene tecnicamente attraverso un Disegno di legge Delega che è stato assegnato alla Commissione Politiche Comunitarie (si tratta di recepire 15 direttive totali): sulla Direttiva Off-Shore esprimeranno parere diverse commissioni, tra cui naturalmente la Commissione Ambiente (se ne occupa come relatrice l’onorevole Chiara Braga, membro della nuova segreteria del Pd di Matteo Renzi e delegata alle tematiche ambientali). Il Governo, ottenuto il via libera dalla Camera e dal Senato sul DdL di Delega, avrà poi il compito di adottare un apposito decreto legislativo che normi nello specifico (l’iter non sarà affatto breve).
CHE COSA PREVEDE LA DIRETTIVA
La Direttiva, dopo aver fornito la definizione di incidente grave, interviene sulla responsabilità dell’operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire: si richiede che in sede di rilascio dell’autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, lo Stato membro si assicuri che il soggetto autorizzato sia in possesso della capacità finanziaria necessaria per garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo al contempo prove adeguate sulla capacità di adottare le misure idonee a coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi. Un principio di responsabilità totale molto stringente, dunque.
LE VALUTAZIONI DELLO STATO
Nel valutare la capacità tecnica e finanziaria, lo Stato membro deve tenere in opportuna considerazione gli effetti che un incidente grave potrebbe produrre su tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale. I titolari delle autorizzazioni sono anche «operatori responsabili» ai sensi della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
LE NUOVE NORME
In sostanza le nuove norme obbligheranno le compagnie a provare preventivamente, ovvero prima dell’inizio di ogni attività di ricerca ed estrazione, la capacità di coprire i danni potenziali (anche economici) derivanti dalle loro attività e a presentare una relazione sui possibili rischi e sulle soluzioni che si possono adottare.
PRECAUZIONI E SELEZIONI
Una norma importante e precauzionale che però, a ben guardare, realizza una selezione drastica tra gli operatori, basata di fatto sul budget disponibile: chi potrà garantire anticipatamente anche per un potenziale danno causato? Molto probabilmente solo i grandi player del settore, che hanno bilanci tali da consentire grandi accantonamenti finanziari.
LA DIRETTIVA
Secondo la Direttiva, nello svolgimento di ogni attività legata alle operazioni in mare, l’operatore dovrà adottare le più idonee misure di riduzione del rischio: deve cioè ridurre il rischio di incidente grave fino a raggiungere un livello minimo ragionevole oltre il quale il costo di un’ulteriore riduzione del rischio sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi derivanti da tale riduzione.
LA RESPONSABILITA’
La responsabilità dell’operatore è disciplinata anche nel momento in cui gli impianti di perforazione, non ancora attivi, sono in transito nelle acque marine: in tal caso vengono equiparati alle navi e sono soggetti alle convenzioni marittime internazionali (SOLAS, MARPOL, codice MODU).
LE INNOVAZIONI
Ulteriori innovazioni della normativa europea riguardano la fase della preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare, riguardo alla quale la direttiva introduce particolari cautele che consentano una pianificazione dettagliata dei rischi e delle misure di intervento da adottare in caso di incidente.
Nel caso in cui si verifichi o possa essere imminente un incidente grave, l’operatore deve darne immediata comunicazione allo Stato membro, inserendo i dettagli appropriati e sufficienti riguardo al luogo, all’intensità e alla natura dell’incidente e all’ipotesi di aggravamento della situazione, compreso il potenziale coinvolgimento transfrontaliero.
Per quanto riguarda l’informazione e la partecipazione del pubblico, la direttiva precisa che alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi è applicabile la Convenzione di Aarhus, specificando che, precedentemente alla perforazione di un pozzo di esplorazione, deve essere informata la popolazione consentendo la partecipazione al procedimento di associazioni di tutela degli interessi ambientali diffusi, nonché la proposizione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, con successiva comunicazione delle decisioni adottate.
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