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I poteri speciali del Governo: che cos’è il Golden Power?
di Giuditta Brambilla
Il 10 agosto, il Governo ha adottato il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, cosiddetto DL Asset.
Trasferito al Parlamento per la conversione in legge, il decreto-legge è stato assegnato alle Commissioni riunite 8ª Ambiente e 9ª Industria del Senato, che il 5 settembre hanno iniziato l’esame in sede referente. I Relatori del provvedimento sono il Senatore Roberto Rosso (Forza Italia) per l’ottava Commissione e il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) per la nona Commissione.
Tra le misure previste, l’articolo 7 afferisce ai poteri speciali del Governo, il cosiddetto “Golden Power”, prevedendo la possibilità che, in specifici casi, questi poteri speciali possano essere esercitati anche all’interno dello stesso gruppo societario.
Prima di entrare nel dettaglio delle modifiche previste, occorre forse fare un passo indietro e spiegare cos’è il Golden Power.
Nell’ordinamento italiano, il Golden Power è stato preceduto dal Golden Share, disciplina introdotta dalla legge n. 47 del 1994, che prevedeva la possibilità per lo Stato non solo di mantenere una partecipazione azionaria in caso di privatizzazione di imprese pubbliche, ma anche di esercitare il diritto di veto sulle scelte aziendali più importanti.
La disciplina è stata però oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea: l’esecutivo europeo riconosceva la legittimità dell’obiettivo ultimo del Golden Share, ovvero quello di protegge gli interessi vitali dello Stato, ma considerava che, in quei termini, l’azione dello Stato andasse al di là di quanto strettamente necessario e rischiasse di risultare in una violazione del principio della libera circolazione dei capitali.
Il Golden Share è stato allora superato dal Golden Power, istituito tramite la Legge n. 56 del 2012.
La Legge 56/2012 prevede la possibilità per lo Stato di esercitare poteri speciali nei confronti di qualsiasi società che svolga attività ritenute di rilevanza strategica, principalmente a fronte di investimenti diretti esteri. Nel concreto, lo Stato può:
- imporre specifiche condizioni per l’acquisto di partecipazioni di dette imprese;
- opporsi all’acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, nel caso in cui il potenziale acquirente arrivi a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto che sia ritenuto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale;
- esercitare il diritto di veto sull’adozione di specifiche delibere, atti o operazioni dell’assemblea o degli organi di amministrazione, ad esempio quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda, di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all’estero della sede sociale, la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego.
La disciplina dell’ambito di applicazione dei poteri speciali, delle condizioni e delle procedure, dapprima delineata con il decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 sopra menzionata (e successive modifiche) è stata poi modificata tramite rinvio a Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
Nel tempo, i settori identificati come strategici sono aumentati. Ad oggi, essi sono i settori della difesa e della sicurezza nazionale, alcuni ambiti di attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché le operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di quinta generazione (5G). Rimane ferma la possibilità per lo Stato di individuare, con apposito regolamento, ulteriori settori tra quelli indicati dal regolamento (UE) 2019/452, ovvero, a titolo di esempio e oltre a quelli sopra citati, l’acqua, la salute, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, le strutture sensibili, gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture, l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza.
Venendo al DL Asset ora in fase di conversione in Parlamento, l’articolo 7 prevede la possibilità di esercizio dei poteri speciali del Governo (“Golden Power”) anche all’interno di un medesimo gruppo nel caso di atti, operazioni e delibere aventi ad oggetto “attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all’intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare” che riguardino “uno o più soggetti esterni all’Unione europea”. È fatta salva la verifica sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri speciali. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento del decreto-legge ora in fase di conversione in Parlamento, l’obiettivo delle modifiche previste all’articolo 7 è quello di “monitorare il trasferimento all’estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando questo trasferimento avvenga infragruppo”.