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Fonti rinnovabili: la decurtazione attenuata dell’incentivo è immediatamente applicabile in caso di violazioni rilevanti
di Avv. Danila Iacovelli e Avv. Giulia Roberti
Con il decreto legge “Crisi aziendali” (DL 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128), il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di incentivi alle fonti rinnovabili per attenuare il rigore delle conseguenze previste dall’art. 42, comma 3, del d.lgs n. 28 del 2011 in caso di violazioni rilevanti riscontrate nell’ambito dei controlli di competenza del GSE.
La decurtazione degli incentivi, in deroga alle disposizioni dello stesso art. 42 che prevedono la decadenza dai benefici, è stata introdotta in sede di bilancio per il 2018, al fine di calibrare i provvedimenti applicabili dal GSE, graduandoli in ragione dell’entità delle infrazioni accertate. La misura della decurtazione, ai sensi del d.l. 101/2019, non è più ricompresa tra il 20 e l’80%, bensì tra il 10 e il 50%, con riduzione della metà (e non più di un terzo) nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile.
Il Giudice amministrativo ha sancito l’immediata applicabilità della suddetta deroga, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto dall’art. 42, comma 5, lett. c-bis, secondo il quale il GSE fornisce al Ministero dello Sviluppo Economico “gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, stabilisca […] le violazioni che danno luogo a decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3”.
Se si subordinasse la decurtazione all’adozione del decreto ministeriale, si finirebbe col riconoscere al potere esecutivo la capacità di “congelare” la volontà legislativa, a tempo indefinito, ponendo nel nulla una norma primaria di favore, in palese stravolgimento del sistema costituzionale delle fonti (TAR Lazio, Roma, sez. III Ter, 30.7.2019, n. 10129).
Tale statuizione assume particolare rilievo a fronte del più recente orientamento giurisprudenziale che configura la verifica espletata dal GSE come “attività (doverosa) di controllo a tutela di superiori interessi pubblici”, con la conseguenza che l’esercizio del potere di verifica della spettanza degli incentivi non è sottoposto ai limiti temporali previsti dalla legge sul procedimento (termine ragionevole non superiore a diciotto mesi) né alle garanzie della legge 689/81, sull’applicazione di sanzioni amministrative (Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50; sez. IV, ord. 8 giugno 2017, n. 2368; TAR Lazio, Roma, sez. III, 1 febbraio 2019, n 1289).
In tale contesto, l’attenuazione delle misure applicabili dal GSE fornisce nuova linfa al settore dell’energia rinnovabile, anche in considerazione della possibilità di applicare retroattivamente la norma che prevede decurtazioni più leggere, estendendola agli impianti oggetto di procedimenti amministrativi definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art 13 bis del d.l. 101/2019).