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Fiscalità energetica, il caso dei sovracanoni idroelettrici
Quello della fiscalità energetica ed ambientale è tema molto complesso. Riordinarla, come in effetti sarebbe previsto da una legge delega del Parlamento, presuppone l’idea di addentrarsi in un rivolo di norme – spesso stratificate fra loro – e nella selva di enti “intermedi”i preposti alla loro esecuzione.
Il caso dell’idroelettrico – fonte rinnovabile tra le più stabili e in grado di fornire la maggior quota di energia elettrica “verde” al Paese – è in questo senso emblematico. Di recente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha riacceso i fari sul tema dei sovracanoni per Bacini Imbriferi Montanti dovuti per impianti idroelettrici, decretando la legittimità delle norme del 2012 che estendevano il pagamento del sovracanone a prescindere dalla quota altimetrica di ubicazione: secondo la sentenza è quindi corretto che oggi sia applicato a tutti gli impianti idroelettrici le cui opere di presa ricadano anche solo in parte parte nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano.
Canoni e sovracanoni
Tutti gli operatori proprietari di impianti idroelettrici pagano un canone idrico di concessione (in progressivo aumento grazie a misure regionali). Alcuni di essi – molti – pagano però anche il sovracanone per Bacino Imbrifero Montano (BIM). Istituito dalla legge n.959/1953, il BIM indica una zona che raccoglie le acque piovane che alimentano un fiume. I Comuni facenti parte di un BIM possono organizzarsi in Consorzi che gestiscono gli introiti dei sovracanoni, in teoria finalizzati a opere di compensazione. Il sovracanone nel 1953 era nato su una logica di proporzionalità individuando due scaglioni differenziati sulla base della taglia dell’impianto. La legge sulla Green Economy (legge 221/2015) varata lo scorso anno è riuscita a levare anche questa ratio per cui a tutti gli impianti tocca pagare lo stesso importo (sempre ovviamente da moltiplicare per i kilowatt di potenza nominale dell’impianto stesso). Un aumento fiscale davvero significativo per i piccoli e medi impianti.
Nel frattempo, la richiamata Legge di Stabilità 2012 (legge 228/2012) aveva esteso il sovracanone BIM anche a quegli impianti sopra i 220 kW nominali che di fatto in montagna non si trovano (ma magari solo l’opera di presa dell’acqua). Il paradosso, se così si può chiamare, non è però parso tale al Tribunale superiore delle acque pubbliche che non solo non ha ravvisato nella norma alcun principio di costituzionalità, ma ha anzi affermato che sarebbe proprio la disposizione del 2012 ad aver eliminato un potenziale profilo di incostituzionalità della norma previgente, sanando una ingiustificata discrepanza, poiché il sovracanone BIM è dovuto indipendentemente dalla quota altimetrica dell’opera di presa. Il Tribunale, inoltre, ha affermato che ai fini di legge non rileva la circostanza che gli interventi infrastrutturali, al cui finanziamento sono finalizzati i sovracanoni, siano già iniziati o meno. Già, perché era stato proprio il legislatore qualche mese prima, sempre nella legge sulla Green Economy, ad aver previsto che per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione, i sovracanoni fossero comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali già deliberati.
Il risultato di queste tre norme – ora semplicemente sancito dalla sentenza del Tribunale competente – è che i sovracanoni per Bacini Imbriferi Montani li pagano tutti gli impianti a prescindere dal fatto che siano o meno localizzati in territori montani; li pagano in eguale misura a prescindere dalla loro taglia (in barba al principio di progressività); i BIM li incassano a prescindere dal fatto che essi possano servire per completare opere già avviate. Comprensibile che l’associazione di categoria chieda una revisione dell’intero impianto fiscale.