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Direttiva Red III: novità in arrivo per la durata degli iter autorizzativi degli impianti rinnovabili
di Redazione
Il Consiglio dell’Unione europea il 9 ottobre scorso ha adottato la nuova Direttiva sulle energie rinnovabili, nota come Red III.
La Direttiva ha tra l’altro come obiettivo quello di far sì che nel 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo dell’Unione sia pari almeno al 42,5 %.
Il documento programmatico interviene su diversi settori quali trasporti, industria, edilizia ed energie rinnovabili.
Per quanto riguarda le FER uno dei principali ostacoli agli investimenti in tali progetti e nelle relative infrastrutture risiede proprio nella lungaggine delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni.
In particolare, la norma prevede che gli Stati membri dovranno provvedere affinché nell’iter autorizzativo siano considerati di interesse pubblico prevalente “la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti, la connessione alla rete, la rete stessa e i sistemi di stoccaggio”.
È stabilito inoltre che gli Stati membri dovranno istituire delle zone particolarmente adatte allo sviluppo di progetti in materia di energia rinnovabile, c.d. zone di accelerazione per le energie rinnovabili, in cui gli iter amministrativi dovranno concludersi entro determinate tempistiche.
In particolare, l’articolo 16 bis prevede che “nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili gli Stati membri operino affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni non duri più di dodici mesi o tuttavia, nel caso di progetti in materia di energie rinnovabili offshore, non più di due anni”. Gli Stati membri potranno prorogare il termine di sei mesi soltanto in ragione di circostanze straordinarie e dovranno poi informare chiaramente il proponente.
In caso di revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, per gli impianti di stoccaggio co-ubicati, compresi gli impianti elettrici, e per la loro connessione alla rete, qualora siano ubicati in zone di accelerazione per le energie rinnovabili, la procedura non dovrà superare i sei mesi. Nel caso di progetti eolici offshore, il termine non potrà superare i 12 mesi.
Se il progetto di revisione della potenza dell’impianto dovesse avere un impatto sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell’impianto, gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di tre mesi al massimo e il termine di 12 mesi per progetti eolici offshore di sei mesi al massimo. Anche in questo caso gli Stati membri dovranno comunicare allo sviluppatore le circostanze eccezionali che determinano tale proroga.
Per quanto riguarda, invece, i progetti da realizzarsi al di fuori delle zone di accelerazione, l’articolo 16 ter stabilisce che la procedura di rilascio delle autorizzazioni non debba durare più di due anni e non più di tre anni per gli impianti eolici offshore.
La Direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre (LINK) ed entrerà in vigore i 20 giorni successivi. Gli Stati membri avranno a disposizione 18 mesi per recepirla.