Energia Elettrica, Governo, In Primo Piano, Post in evidenza, Rinnovabili, Ritratti
Decreto legge Energia 2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le novità per l’energia
di Francesca Pitrelli
Il tanto atteso decreto legge Energia 2 noto nelle scorse settimane anche come “DL Sicurezza Energetica”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre scorso, è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.287 del 9 dicembre.
Il provvedimento recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, contempla diverse misure per il settore dell’energia. Di seguito una disamina delle principali.
Per quanto riguarda il gas l’Articolo 2 prevede che le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonché le connesse infrastrutture, siano considerati interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
In materia di energie rinnovabili gli articoli di interesse sono diversi e segnatamente: l’Articolo 3, l’Articolo 4 e l’Articolo 8.
L’Articolo 3 statuisce che in materia di concessioni geotermoelettriche l’autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall’autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti.
L’Articolo 4 dispone l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Il Fondo sarà costituito in parte dai proventi delle aste CO2 e la restante parte dal contributo versato al GSE dai titolari di impianti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030. Il contributo sarà di 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Con un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, saranno stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le Regioni tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata nonché dell’impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti.
L’Articolo 8 contempla la creazione di due aree demaniali marittime nel Mezzogiorno per l’eolico offshore destinate a infrastrutture per lo sviluppo di investimenti nella cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle relative infrastrutture elettriche.
Per quanto riguarda invece le infrastrutture di rete l’Articolo 9 prevede la creazione – entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (ossia entro il 7 giugno 2024) – di un portale digitale di Terna a cui potranno accedere il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, ARERA, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Le modalità di funzionamento del portale saranno poi disciplinate da ARERA su proposta della stessa Terna. La misura prevede inoltre che, ferma restando l’acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non ci siano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa comunitaria, la costruzione e l’esercizio delle cabine primarie e degli elettrodotti avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle Regioni o alle Province autonome almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. Nei casi invece in cui sussistano i vincoli su citati ovvero occorra l’acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l’esercizio delle cabine primarie e degli elettrodotti avviene a seguito del rilascio dell’Autorizzazione unica, in base a quanto previsto dalla normativa regionale o provinciale. L’istanza di Autorizzazione unica si intende accolta se, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Il decreto è stato assegnato alle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera ai fini della sua conversione in legge.