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Decreto-legge «Alluvione»: le misure del Governo Meloni su bollette e Superbonus
di Redazione
A seguito degli eventi alluvionali verificatisi a maggio in Emilia-Romagna e in alcuni comuni marchigiani della provincia di Pesaro e Urbino, ma anche della provincia di Firenze, il Governo Meloni ha varato un decreto-legge per affrontare l’emergenza e fornire un sostegno alle popolazioni e alle imprese colpite. Il provvedimento, ribattezzato «decreto-legge Alluvione», è entrato in vigore il 2 giugno ed è stato immediatamente trasmesso alla Camera dei Deputati per la conversione in legge.
Con le nuove misure, che valgono complessivamente circa 1,6 miliardi di euro, l’Esecutivo interviene anche sul fronte dell’energia. Infatti, l’articolo 1 del decreto Alluvione prevede al comma 12 che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplini le modalità per la sospensione temporanea – per un periodo fino a sei mesi a decorrere dal 1° maggio scorso – dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere «ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo o degli importi sospesi e non pagati» relativi all’energia elettrica, al gas, all’acqua e ai rifiuti urbani. La disposizione si applica ovviamente con riferimento ai comuni individuati dall’elenco allegato al provvedimento. Sempre il comma 12 stabilisce poi che l’ARERA predispone le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese della distribuzione dell’energia elettrica e del gas, dei fornitori, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani «così da garantire – si legge nel provvedimento – l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali». A questo proposito, ulteriori dettagli sono contenuti nella Relazione tecnica che accompagna il decreto-legge: in particolare gli operatori possono richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un anticipo sugli importi dovuti dai clienti, anticipo che dovrà poi essere rimborsato al termine del periodo di sospensione dei pagamenti e che naturalmente non dovrà gravare sugli utenti (oltreché sulle casse dello Stato, come specificato dalla Relazione).
Inoltre, il decreto-legge differisce dal 30 settembre al 31 dicembre di quest’anno il termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini della fruizione della detrazione del bonus 110% (articolo 1, comma 10). Per il Governo la proroga non determinerà effetti sulla finanza pubblica, considerato che la misura «non è volta ad ampliare la platea dei lavori agevolabili ma a consentire un maggior lasso temporale per il completamento degli stessi».