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Data center: qual è lo stato dell’arte della normativa italiana?
di Francesca Pitrelli
L’attenzione nei confronti del tema data center, soprattutto con lo sviluppo sempre più in divenire dell’Intelligenza Artificiale, è in forte ascesa negli ultimi mesi.
Non da ultimo l’iniziativa annunciata qualche giorno fa da Google di alimentare i propri data center con l’energia nucleare.
In Italia da poco tempo si sta cercando di redigere (con tutte le difficoltà del caso) un quadro normativo-regolatorio ad hoc, forse perché finalmente ci si sta rendendo conto che oltre ad essere un settore altamente competitivo, quello dei data center in Italia può rappresentare un mercato strategico per i prossimi decenni.
I primi riferimenti in tal senso sono da rinvenire nelle “Linee Guida per le procedure di valutazione ambientale dei data center del MASE” adottate dalla Commissione Tecnica VIA-VAS il 2 agosto 2024.
Nel provvedimento si legge tra l’altro che “Ai fini assoggettamento a VIA avranno particolare importanza:
– il consumo di suolo con riferimento alle aree che presentano maggiori criticità sul territorio italiano (Atlante Nazionale del Consumo di Suolo);
– le condizioni di qualità che caratterizzano il territorio interessato dal progetto con riferimento alle aree di criticità individuate dalle procedure di infrazione comunitaria.
Il decreto che si esprime di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA stabilisce in quale fase devono essere adempiute le eventuali condizioni ambientali che vi sono apposte. Per cui se ci dovessero essere prescrizioni da sviluppare prima della progettazione esecutiva evidentemente il procedimento di AIA dovrà essere preceduto dalla verifica di ottemperanza ex art. 28 D. lgs. 152/06”.
Nel documento di indirizzo elaborato dal MASE si legge che il soggetto interessato alla realizzazione di data center è tenuto ad assoggettare il progetto alternativamente:
- a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi 19 del D.Lgs. 152/2006 se la potenza installata dei gruppi elettrogeni di emergenza, considerata in forma aggregata, è compresa tra i 50 e i 150 MW termici. In tale caso, invero, l’impianto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale) alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 1 (industria energetica ed estrattiva) lett. a) “Impianti termici per la produzione di energia e elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;”
- a valutazione di impatto ambientale ai sensi 23 ss. del D. Lgs. 152/2006 se la potenza installata dei gruppi elettrogeni di emergenza, considerata in forma aggregata, è superiore a 150 MW termici. In tale caso l’impianto rientrerebbe nella tipologia elencata nell’Allegato II (Progetti di competenza statale) alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 2 “Installazioni relative a Impianti termici per la produzione di energia e elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW”.
Ai fini della valutazione degli impatti ambientali di un progetto di data center deve essere svolta innanzitutto l’analisi degli strumenti di pianificazione paesaggistica, locale e settoriale vigenti sul territorio interessato dal progetto stesso e devono essere illustrati i rapporti di coerenza tra gli obiettivi degli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti, a livello nazionale, regionale e locale e settoriale, anche con riferimento agli impianti già presenti sul territorio. In tale sede dovranno essere approfondite le interferenze potenziali tra l’opera progettata e le aree vicine incluse: Siti Natura 2000, Parchi Regionali e Nazionali, Riserve Naturali, PLIS, elementi della Rete Ecologica Regionale (ed eventualmente anche provinciale e comunale), Zone e siti di interesse storico e archeologico, Zone sottoposte a restrizione di natura militare etc.
Segnaliamo inoltre a livello parlamentare, invece, la proposta di legge “Delega al Governo per la disciplina, la realizzazione e lo sviluppo dei centri di elaborazione dati” presentata alla Camera dei Deputati il 10 ottobre 2024 su iniziativa dell’Onorevole Giulio Centemero (Lega) ed assegnata alla IX Commissione Trasporti in sede Referente il 22 ottobre 2024.
Il provvedimento è costituito da due articoli. In particolare, l’articolo 2, comma 1, prevede una disposizione di delega al Governo, da esercitare entro il termine di 6 mesi, in materia di realizzazione, organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati e tra l’altro che il Governo nell’ adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina, lo sviluppo e il coordinamento delle procedure per la realizzazione dei centri di elaborazione dati, rispetti diversi princìpi e criteri direttivi tra cui:
- disciplinare un procedimento amministrativo unico e semplificato per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati;
- qualificare i progetti di nuovi centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti e adottare un procedimento semplificato che disponga l’esame in via prioritaria delle istanze di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferite ai progetti medesimi;
- prevedere, nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati, che siano considerati di «interesse pubblico prevalente» nella ponderazione degli interessi giuridici in quanto funzionali allo sviluppo socioeconomico nazionale;
- prevedere la facoltà di concedere contributi in favore degli enti locali nel cui territorio sono situati i centri di elaborazione dati di nuova realizzazione.
Segnaliamo inoltre che il 15 ottobre è stata presentata un’ulteriore proposta di legge sul tema data center da parte dell’Onorevole Enzo Amich (Fratelli d’Italia). Si tratta della proposta n. 2091 “Delega al Governo per la disciplina, la realizzazione e lo sviluppo dei centri di elaborazione dati” al momento in fase di assegnazione ad una commissione ad hoc.