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Commissione Europea: i tanto attesi atti delegati relativi all’idrogeno rinnovabile
di Giuditta Brambilla
Dopo una lunga attesa, arrivano finalmente dalla Commissione Europea i due atti delegati relativi ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ovvero i carburanti liquidi e gassosi prodotti a partire da fonti di energia rinnovabili diversi dalla biomassa: l’idrogeno rinnovabile gassoso prodotto tramite elettrolisi alimentata a elettricità rinnovabile e i carburanti liquidi prodotti a partire da idrogeno rinnovabile.
I due atti delegati, adottati dalla Commissione Europea in attuazione della direttiva RED II (DIRETTIVA (UE) 2018/2001), sono stati presentati il 13 febbraio.
Il primo stabilisce a quali condizioni l’idrogeno, i carburanti a base di idrogeno e altri vettori energetici possano essere considerati rinnovabili.
L’atto delegato in questione chiarisce anzitutto il principio di addizionalità, già menzionato nella prima Direttiva europea sulle rinnovabili. La Commissione precisa che “gli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno dovranno essere collegati a una nuova capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così che la produzione di idrogeno rinnovabile incentivi un aumento del volume di energia rinnovabile disponibile per la rete rispetto all’esistente”.
Secondo la Commissione, questo principio è necessario per evitare che la domanda di elettricità rinnovabile per la produzione di idrogeno eserciti pressione sulla generazione elettrica, soprattutto in vista dell’obiettivo previsto dal REPowerEU di produrre in UE nel 2030 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde. Secondo le stime della Commissione Europea, infatti, per raggiungere il target saranno necessari tra i 500 e i 550 TWh di energia da fonti FER, pari al 14% del consumo totale di energia elettrica in UE nel 2030.
Poiché il mercato degli elettrolizzatori è ancora in fase emergente e la disponibilità di generazione FER non sovvenzionata è piuttosto limitata, la Commissione prevede una fase di transizione ad hoc per l’introduzione dell’obbligo di addizionalità, offrendo ai produttori di carburanti rinnovabili la possibilità di sottoscrivere PPA con impianti FER preesistenti, a condizione che i relativi elettrolizzatori entrino in funzione prima del 2028.
Nel caso in cui l’elettricità utilizzata per la produzione di idrogeno non derivi da un nuovo impianto FER direttamente connesso all’elettrolizzatore ma venga prelevata invece dalla rete, il produttore di idrogeno dovrà dimostrare che l’elettricità utilizzata è “completamente rinnovabile”, secondo quanto statuito dalla Commissione nell’atto delegato.
L’atto delegato chiarisce inoltre che, fino al 31 dicembre 2029, l’idrogeno rinnovabile e l’elettricità FER utilizzata dal relativo elettrolizzatore dovranno essere prodotti nello stesso mese. Dal 1° gennaio 2030, la correlazione temporale richiesta sarà invece su base oraria. Gli Stati membri che lo desiderano possono tuttavia introdurre la correlazione oraria a partire dal 1° luglio 2027, previa notifica alla Commissione.
Per quanto riguarda, invece, la localizzazione degli impianti, il criterio di correlazione geografica prevede che entrambi gli impianti, quello FER e quello di produzione di carburanti rinnovabili di origine non biologica, siano collocati all’interno della stessa area di offerta o in aree di offerte interconnesse. Agli Stati Membri è lasciata comunque la possibilità di introdurre ulteriori criteri geografici.
Destinatari dell’atto delegato sono sia i carburanti rinnovabili di origine non biologica prodotti in UE che quelli prodotti in Paesi terzi ed importati nel vecchio continente.
Il secondo atto delegato riguarda, invece, la metodologia per calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute grazie all’impiego dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. La metodologia tiene conto dell’intero ciclo di vita dei carburanti. Se i carburanti rinnovabili di origine non biologica permetteranno una riduzione delle emissioni superiore al 70% rispetto ai combustibili fossili, allora saranno conteggiati ai fini del conseguimento dell’obiettivo UE in materia di energia rinnovabili stabilito da Bruxelles.
“Gli atti delegati odierni danno agli investitori la tanto necessaria certezza del diritto e rafforzeranno ulteriormente la leadership industriale dell’UE in questo settore dell’energia verde”, ha commentato la Commissaria Europea per l’Energia Kadri Simson.
Secondo quanto riportato da Euractiv Europe, la pubblicazione dei due atti delegati è stata accolta positivamente dalle associazioni europee di settore, seppur con qualche riserva. Gli Amministratori delegati di Hydrogen Europe, Jorgo Chatzimarkakis, e di eFuel Alliance, Ralf Diemer, hanno sottolineato l’importanza fondamentale di offrire certezza normativa agli investitori, specialmente in questo momento critico in cui i produttori di idrogeno europei devono confrontarsi con i competitors statunitensi avvantaggiati dall’Inflation Reduction Act, che offre generosi crediti d’imposta alle compagnie USA che decidono di investire nell’idrogeno.
I due atti delegati verranno ora trasmessi al Parlamento Europeo e al Consiglio dell’Unione Europea, che avranno due mesi di tempo – estendibili fino a quattro – per scrutinare i testi e decidere se approvarli o rigettarli (nessuna modifica è possibile). Sempre secondo quando riportato da Euractiv Europe, sembra difficile pensare ad un esito negativo.