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Camera, in arrivo novità sulla conversione dei Decreti-Legge
di Redazione
Sono attualmente discusse in Commissione Affari costituzionali alla Camera due proposte di legge di revisione costituzionale finalizzate a introdurre nell’ordinamento nazionale la possibilità, per il Presidente della Repubblica, di disporre il rinvio parziale alle Camere dei disegni di legge di conversione di Decreti-Legge. In altre parole, il Quirinale potrà chiedere al Parlamento di riesaminare uno o più articoli dei ddl di conversione, con possibilità di emendare ulteriormente il Decreto da convertire, promulgando invece altre parti dell’articolato.
Tale provvedimento rappresenta una risposta alla necessità più volte rappresentata dai Presidenti della Repubblica di far fronte all’eterogeneità dei Decreti-Legge, divenuti negli anni sempre più frequenti e, al contempo, disciplinanti ciascuno una materia sempre più vasta: un fenomeno che ha avuto come prima conseguenza il proliferare di iter parlamentari ove l’attività emendativa è stata di fatto limitata a uno solo dei due rami del Parlamento, come a più riprese fatto notare dagli analisti dell’ordinamento nostrano e durante i dibattiti parlamentari.
Le proposte di legge sono, in particolare, la C.3226 proposta dal deputato Stefano Ceccanti (PD) e la C.3145 proposta dal deputato Vittoria Baldino (M5s). Nell’ultima seduta di esame in Commissione, svoltasi il 17 novembre 2021, la relatrice Baldino ha annunciato di presentare un Testo Unificato volto a sintetizzare le due proposte di legge e proseguire con l’iter in sede referente. Tra di esse vi sono alcune sostanziali differenze.
La proposta C.3226 prevede, come condizione per la promulgazione della parte non soggetta a rinvio, che essa “possa autonomamente sussistere”: pertanto, non potranno essere rinviate misure necessarie all’applicazione di una misura che non è rinviata, o viceversa dovrà essere rinviata una misura per cui non si ritiene necessario un riesame parlamentare ma che risulta essere strettamente correlata a una misura per cui un riesame è ritenuto necessario.
Ciò non è menzionato dalla proposta C.3145, che invece dedica maggiore spazio all’esplicitazione dei requisiti di validità dei Decreti-Legge e delle leggi di conversione (che devono contenere soltanto “disposizioni specifiche e di immediata applicazione, aventi contenuto omogeneo e corrispondente al titolo”) e anche in merito alle tempistiche di approvazione (disponendo l’opportunità di assicurare che “la prima deliberazione avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione”). Se questa seconda disposizione appare ispirata dalla finalità di non accentrare su un solo ramo del Parlamento l’attività emendativa o quantomeno garantire all’altro ramo tempi congrui per l’approfondimento del testo, esperienza recente mostra come l’idea di condensare in 30 giorni l’attività istruttoria ed emendativa su provvedimenti complessi appaia, allo stato attuale, piuttosto ottimistica.