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In Primo Piano, Post in evidenza, Regioni, Rinnovabili

Basilicata: nuove regole per l’installazione di impianti rinnovabili nelle zone industriali di crisi complessa

rapporto cobat 2014 pannelli fotovoltaici fuori uso
Posted: 15 Febbraio 2024 alle 10:20   /   by   /   comments (0)

di Redazione

La Giunta della Regione Basilicata ha approvato il 6 gennaio un “disciplinare dell’uso delle aree produttive di crisi complessa per la costruzione di impianti per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili compatibilmente con la tutela della funzione di area produttiva”. 

Il disciplinare è stato redatto dalla Società Aree Produttive Industriali Basilicata (API-BAS) e definisce i criteri per nuove installazioni e ampliamenti di impianti rinnovabili nelle zone industriali, in particolare quelle che hanno ottenuto il riconoscimento  da parte del Governo di aree di crisi complessa

L’articolo 1 prevede che nelle more dell’adozione di decreti ad hoc sono considerate comunque aree idonee all’istallazione degli impianti unicamente quelle di cui all’articolo 20, comma 8, del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

L’articolo 2 comma 1 stabilisce che è consentito installare nuovi impianti ove ne siano già presenti altri della stessa fonte e in cui vengano realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. 

Il limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell’area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1, del comma 8, dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021; in ogni caso è consentito installare nuovi impianti per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili solo all’interno di lotti produttivi già occupati. In caso di occupazione di suolo per la realizzazione di impianti a terra, i richiedenti dovranno inserire all’interno dell’istanza un’analisi di impatto che indichi i benefici per le attività esistenti a fronte del sacrificio di potenziale espansivo per le volumetrie già esistenti 

L’articolo 6 dispone per quanto riguarda le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), è sempre consentita la creazione nel rispetto della normativa statale e regione vigente, nonché negli atti di programmazione urbanistica. La realizzazione non è consentita nelle aree, pur non edificate e non urbanizzate, comprese all’interno dei perimetri dei comparti industriali, per le quali sia ancora presente un vincolo preordinato all’esproprio.

Le conferenze di servizi per il rilascio delle autorizzazioni sono indette da API BAS in quanto amministrazione procedente.