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È l’ora dei prezzi negativi? L’Autorità lancia il documento per la consultazione
L’Autorità per l’Energia ha pubblicato la scorsa settimana il Documento per la consultazione “Mercato dell’energia elettrica: introduzione di prezzi negativi armonizzati a livello europeo ai sensi del regolamento ue 1222/2015”.
Il documento che illustra i primi orientamenti dell’Autorità in materia di introduzione di prezzi negativi nel mercato va inquadrato nell’ambito della formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, “in coerenza anche con quanto previsto dal regolamento UE n. 2015/1222, che prevede l’armonizzazione, a livello sovrannazionale, dei prezzi di equilibrio massimi e minimi (cap e floor) per i mercati day ahead e intra day”.
Con esso, l’Autorità segnala come “la possibilità di presentare offerte con prezzi negativi consente di affrontare condizioni di eccesso di offerta di energia elettrica a prezzo nullo secondo criteri di merito economico”. In particolare, vengono avanzate considerazioni in merito all’introduzione, nei soli mercati Mercato del Giorno Prima e Mercato Infragiornaliero, di un floor (limite di offerta negativo dei prezzi) pari a -500 €/MWh, coerentemente con quanto già in essere nei mercati elettrici del centro e del nord Europa aderenti al progetto MRC – progetto di market coupling che vede coinvolti il maggior numero di Stati Membri e a cui anche l’Italia partecipa.
Il prezzo negativo potrebbe avere il vantaggio di offrire un più corretto segnale di prezzo e offrire uno specchio più veritiero dell’andamento del mercato: se vi è un eccesso di produzione elettrica, allora è giusto che il trend sia riflettuto nel prezzo, che tenderà a scendere fino a diventare negativo. Per i gestori di impianti convenzionali si potrebbe trattare di uno strumento utile a cogliere meglio le dinamiche e scegliere di conseguenza quale opzione sia più vantaggiosa tra il mantenimento operativo dell’impianti piuttosto che lo spegnimento, sempre molto oneroso. Per gli impianti a fonte rinnovabile incentivati l’Autorità suggerisce che nelle ore durante le quali dovesse formarsi sul mercato un prezzo negativo, non venga erogato l’incentivo, consentendone però il recupero al termine del periodo di diritto “non distorcendo in tal modo la finalità dello strumento dei prezzi negativi e la finalità degli stessi incentivi”.
C’è chi però già parla dell’ennesimo intervento retroattivo a danno delle rinnovabili: il gestore dell’impianto fotovoltaico che vedrà bloccato l’incentivo durante le ore nelle quali si registrano prezzi negativi, nonostante l’impianto sia in funzione, recupererà sì le somme ma deprezzate e dopo anni, mentre dovranno continuare a pagare le rate di debito contratte.