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Rinnovabili e PPA: (presto) un nuovo ruolo chiave per il GSE
di Giuditta Brambilla
Il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 208/2024, anche detto DL Emergenze o DL PNRR.
Composto di 10 articoli, il provvedimento introduce “misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Tra le seconde, l’articolo 8 introduce una disposizione volta a mitigare il rischio finanziario associato ai Power Purchase Agreement (PPA) da fonti rinnovabili, ovvero i contratti di lungo termine di compravendita di energia elettrica rinnovabile stipulati tra produttori e acquirenti / consumatori.
L’importanza dei PPA per lo sviluppo delle rinnovabili – e dunque per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica – è nota e la necessità di promuoverne la diffusione è stata ribadita a più riprese, soprattutto a seguito della crisi energetica degli ultimi anni che ha fatto emergere non solo la dipendenza dell’Unione Europea dalle importazioni di gas russo – oggi finalmente in diminuzione – ma anche il problema della correlazione tra prezzi del gas e dell’elettricità, ovvero dell’impatto dei primi sui secondi.
Infatti, dopo il REPowerEU europeo e la riforma del mercato elettrico comunitario, anche Mario Draghi nel suo recentissimo Report sul futuro della competitività europea di settembre 2024 ha ribadito che “il ricorso a soluzioni contrattuali a lungo termine, come i mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) o i contratti per differenza (CfD), può contribuire a ridurre la correlazione tra il prezzo marginale fissato e il costo dell’energia per gli utenti finali, ma tali soluzioni sono poco sviluppate in Europa, il che a sua volta limita i benefici derivanti da un dispiegamento accelerato delle energie rinnovabili. Se non si interverrà, il problema del disaccoppiamento rimarrà acuto almeno per il resto del decennio”.
Come si inquadra l’articolo 8 del DL 208/2024 in questo contesto?
Il provvedimento è volto a dare attuazione alla riforma 4 del capitolo REPowerEU del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, che prevede l’istituzione di “un sistema di garanzie che attenuino il rischio finanziario associato agli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) da fonti rinnovabili” tramite, tra l’altro, l’individuazione di “un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte inadempiente e garantirebbe l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte in bonis”.
L’articolo 8, che modifica l’articolo 28 del d.lgs. 199/2021 introducendo il comma 2 bis, individua questo garante di ultima istanza nel Gestore dei Servizi Energetici (GSE), rimandando ad un successivo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze MEF la definizione delle condizioni e delle modalità in base alle quali l’ente pubblico eserciterà questo ruolo nonché le modalità di funzionamento di questo meccanismo, nel rispetto del limite fissato a 45 milioni di euro l’anno nel periodo 2025-2027.
Il comma 2 del citato art. 28 già prevedeva la possibilità per il MASE di fornire indirizzi al Gestore dei Mercati Energetici (GME) per lo sviluppo di una piattaforma di mercato organizzato a partecipazione volontaria per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili, da disciplinare tramite decreto del Ministro della Transizione Ecologica (oggi MASE) sentita l’ARERA. L’articolo 8 del DL 208/2024 prevede ora che tale decreto sia aggiornato di con concerto con il MEF e l’ARERA al fine di includere “i requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi”.
Il corrispettivo che i contraenti dovranno pagare per avere accesso alla garanzia di ultima istanza del GSE sarà definito dall’ARERA, mentre per il funzionamento del meccanismo si attingerà ad una parte dei proventi delle aste ETS destinate al MASE.
La relazione illustrativa della Camera dei Deputati specifica che, oltre a dare attuazione alla riforma 4 del REPowerEU, la disposizione è da leggersi anche nel quadro dell’articolo 19 bis, comma 3 del Regolamento (UE) 2024/1747 di riforma del mercato elettrico europeo, il quale prevede che, al fine di garantire la diffusione del PPA, “gli Stati membri provvedono, in modo coordinato, a che strumenti come i regimi di garanzia a prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, siano disponibili e accessibili ai clienti che si trovano ad affrontare ostacoli all’ingresso sul mercato di tali accordi e che non versano in difficoltà finanziarie. Tali strumenti possono comprendere, tra l’altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica, in conformità del pertinente diritto dell’Unione”.
Il decreto legge è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 3 gennaio ed assegnato alle Commissioni riunite V Bilancio e VIII Ambiente per l’esame in sede referente. Il termine per la conversione in legge del DL è di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore, coincidente con quella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.