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Consiglio di Stato: “Gli impianti agrivoltaici non possono essere assimilati a quelli fotovoltaici”
di Francesca Pitrelli
Con la sentenza n.8029 del 30 agosto 2023 il Consiglio di Stato afferma la differenza sostanziale e giuridica che vi è tra le due tipologie di impianti, sancendo una svolta importante in termini di diritto per gli operatori del settore.
Nel merito i Giudici di Palazzo Spada hanno confermato l’annullamento, precedentemente disposto dal TAR Puglia, del diniego al rilascio del PAUR espresso dalla Provincia di Brindisi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di circa 6 MW.
C’è stata “una impropria assimilazione degli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici” scrive il Consiglio di Stato.
“Mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta impermeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola”
“Alla luce di quanto osservato – prosegue la sentenza – “non si comprende pertanto come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura. Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell’agrivoltaico, le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono”.
Nel provvedimento, inoltre, si legge che i due sistemi “non possono essere assimilati sotto il profilo giuridico” e che “ in tale direzione è ormai orientata la prevalente giurisprudenza di primo grado che ha ripetutamente annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di una errata assimilazione dell’agrovoltaico al fotovoltaico”:
“Il termine agrivoltaico o agrofotovoltaico, più volte richiamato nelle controdeduzioni del proponente al fine di giustificare l’intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale”, trovando esso “una netta smentita sulla base di una attenta analisi del diritto positivo nazionale ed euro-unitario”.“Alla luce di quanto sin qui osservato, gli impianti agrivoltaici – proseguono poi i Giudici – costituiscono una documentata realtà nell’attuale quadro ordinamentale, al punto che il legislatore statale, a certe condizioni, li ammette a finanziamento pubblico”.