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DL PNRR: le novità per le energie rinnovabili
di Sara Tasca
Il 16 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune».
In base all’ultima bozza disponibile, suscettibile dunque di modifiche, il decreto-legge, oltre a revisionare la governance del PNRR, introduce diverse e rilevanti novità in tema di semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Viene innanzitutto prevista la possibilità per il MASE di proporre l’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale e dall’autorizzazione integrata ambientale per gli interventi di competenza statale da realizzare con urgenza e previsti dal PNRR e dal PNC. Sempre in tema di VIA viene eliminato dal novero dei documenti da tramettere per avviare l’istanza l’atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico (VPIA). In tal modo viene risolta una questione che negli scorsi mesi ha generato forti malumori tra i proponenti di impianti FER. È data inoltre la possibilità ai proponenti di coordinare le procedure per l’ottenimento della VIA e dell’AIA richiedendo di essere coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore misto.
Viene inoltre ridotto il ruolo del MIC nell’ambito dei procedimenti autorizzativi di impianti FER, mantenendo il parere obbligatorio non vincolante di quest’ultimo soltanto per i progetti, non soggetti a VIA, localizzati in aree sottoposte a tutela e quindi non più per le aree contermini. Si stabilisce poi che le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR saranno sempre svolte dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, che agiranno soltanto con riferimento all’attività istruttoria. La fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela viene ridotta a 3 km (rispetto agli attuali 7 km) per gli impianti eolici e a 500 mt (rispetto all’attuale 1 km) per gli impianti fotovoltaici.
Con riferimento alle aree idonee all’installazione di impianti FER vengono considerate tali i siti e gli impianti all’interno dei sedimi aeroportuali nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale. Inoltre, viene considerata attività di manutenzione ordinaria e quindi non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, nonché in discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
Un’altra novità particolarmente rilevante è quella relativa all’autorizzazione unica per gli impianti FER che verrà rilasciata a seguito di un procedimento unico, con una durata massima di 150 giorni, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il rilascio dell’autorizzazione comprende il provvedimento di VIA e costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato.
Il provvedimento entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.